Art. 25.
                           Ponti a sbalzo

  Nei  casi  in  cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti  normali,  possono  essere consentiti ponti a sbalzo purche' la
loro costruzione risponda, a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca
la solidita' e la stabilita'.
  In  ogni  caso  per  il  ponte  a sbalzo devono essere osservate le
seguenti norme:
    1)  l'intavolato  deve  essere  composto  con  tavole  a  stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto  del  ponte  deve  essere  pieno;  quest'ultimo puo' essere
limitato al solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti;
    2)  l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri
1,20;
    3)   i   traversi   di   sostegno  dell'impalcato  devono  essere
solidamente  ancorati  all'interno  a  parte  stabile  dell'edificio,
ricorrendo  eventualmente  all'impiego di saettoni; non e' consentito
l'uso  di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia
possibile provvedere altrimenti;
    4)   i   traversi   devono  poggiare  su  strutture  e  materiali
resistenti;
    5)   le  parti  interne  dei  traversi  devono  essere  collegate
rigidamente  fra  di  loro  con  due  robusti  correnti,  di  cui uno
applicato  contro  il  lato interno del muro o dei pilastri e l'altro
alle   estremita'   dei   traversi  in  modo  da  impedire  qualsiasi
spostamento.