Art. 25. Ponti a sbalzo Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda, a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidita' e la stabilita'. In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme: 1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo puo' essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti; 2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; 3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non e' consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; 5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremita' dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.