Art. 27.
                             Sottoponti

  Gli  impalcati  e  ponti  di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza,  costruito  come  il  ponte, a distanza non superiore a m.
2,50.
  La  costruzione  del  sottoponte  puo'  essere  omessa  per i ponti
sospesi,  per  i  ponti  a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione  e  di  riparazione  di  durata  non  superiore a cinque
giorni.