Art. 28.
      Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

  Nella  esecuzione  di opere a struttura in conglomerato cementizio,
quando  non  si  provveda  alla  costruzione  da terra di una normale
impalcatura  con  montanti,  prima  di  iniziare  la  erezione  delle
casseformi  per  il  getto  dei  pilastri  perimetrali,  deve  essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m. 1,20.
  Le  armature  di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta  o  della  trave  perimetrale,  non  devono  essere  lasciate
sporgere   dal   filo  del  fabbricato  piu'  di  40  centimetri  per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.
  Come  sotto  ponte  puo'  servire  l'impalcato  o  ponte  a  sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
  In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere
sistemato,  all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un
impalcato  di  sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto.
  Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in
graticci  sul  fronte  del  ponteggio,  qualora  presenti  le  stesse
garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.