Art. 29.
                        Andatoie e passerelle

  Le  andatoie  devono  avere larghezza non minore di m. 0,60, quando
siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se
destinate al trasporto di materiali.
  La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
  Le  andatoie  lunghe  devono  essere  interrotte da pianerottoli di
riposo  ad  opportuni  intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.
  Le  andatoie  e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto,
di normali parapetti e tavole fermapiede.