Difesa dalle sostanze nocive

                              Art. 18.

  Ferme  restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147,  e  successive  modificazioni,  le materie prime non in corso di
lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta' tossiche
o  caustiche,  specialmente  se  sono  allo  stato  liquido o se sono
facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti
a tenuta e muniti di buona chiusura.
  I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto
ed  avere  le  indicazioni  e  i contrassegni di cui all'art. 355 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  Le  materie  in  corso  di  lavorazione che siano fermentescibili o
possano  essere  nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non  devono  essere  accumulata  nei  locali  di  lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
  I  recipienti  e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure
al  trasporto  dei  materiali  putrescibili  o  suscettibili  di dare
emanazioni  sgradevoli,  devono  essere  lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.