Difesa dalle radiazioni nocive Art. 22. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante la adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione. Quando le radiazioni calorifiche nono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.