Difesa contro le radiazioni ionizzanti Art. 23. Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e' tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la, salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensita', nonche' della entita' e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta. Il datore di lavoro e' tenuto altresi' a provvedere affinche' i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprieta' ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.