Difesa contro le radiazioni ionizzanti

                              Art. 23.

  Nei  procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di
sostanze  che  emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e'
tenuto  ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la,
salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalita'  d'impiego  dei  raggi  X  e  delle  sostanze  che emettono
radiazioni  ionizzanti,  le  cautele  da osservarsi nel loro uso e le
misure  di  protezione,  tenuto  conto  della natura delle radiazioni
nocive,  della  loro intensita', nonche' della entita' e della durata
della  esposizione  e  della  estensione  della  superficie  corporea
esposta.
  Il  datore  di  lavoro  e' tenuto altresi' a provvedere affinche' i
residui  e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprieta' ionizzanti,
siano convenientemente eliminati o resi innocui.