Art. 24.
                       Armamento dell ferrovie

  Il  piano  di  posa  dell'armamento  delle ferrovie decauville deve
essere  preventivamente  sistemato  e  livellato; la posa in opera di
detto  armamento, che deve essere adeguato alla portata dei convogli,
deve  essere  eseguita  a  regola d'arte, ai fini della sicurezza del
transito dei convogli stessi.
  Gli  scambi  devono  essere  tali  da  consentire  le manovre senza
pericolo per i lavoratori.