Art. 24. Armamento dell ferrovie Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville deve essere preventivamente sistemato e livellato; la posa in opera di detto armamento, che deve essere adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita a regola d'arte, ai fini della sicurezza del transito dei convogli stessi. Gli scambi devono essere tali da consentire le manovre senza pericolo per i lavoratori.