Art. 25. Locomotori Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i posti medesimi devono essere protetti da robusta tettoia. Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi: a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di testa; b) nel vagone piu' prossimo al locomotore se quest'ultimo, sia di coda. Devono evitarsi il piu' possibile e compatibilmente con le esigenze del lavoro, composizioni di treni con locomotori interposti fra vagoni. Nei treni composti con locomotori di coda o intermedi, devono collocarsi, ben visibili, lampade di estremita'. I locomotori devono comunque essere dotati di: 1) freni regolamentari, continuamente controllati; 2) fanali collocati sulle due testate; 3) segnalazioni acustiche.