Art. 25.
                             Locomotori

  Nei  locomotori  impiegati  in sotterraneo che, per la loro sagoma,
consentono  due posti, questi devono essere occupati dal conducente e
dall'accompagnatore   del  treno;  i  posti  medesimi  devono  essere
protetti da robusta tettoia.
  Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi:
    a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di testa;
    b) nel vagone piu' prossimo al locomotore se quest'ultimo, sia di
coda.
  Devono evitarsi il piu' possibile e compatibilmente con le esigenze
del  lavoro,  composizioni  di  treni  con  locomotori interposti fra
vagoni.
  Nei  treni  composti  con  locomotori  di  coda o intermedi, devono
collocarsi, ben visibili, lampade di estremita'.
  I locomotori devono comunque essere dotati di:
    1) freni regolamentari, continuamente controllati;
    2) fanali collocati sulle due testate;
    3) segnalazioni acustiche.