Art. 27. Trasporto persone Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi meccanici e' consentito solo con veicoli muniti di sedili e di tettoia. E' vietato salire e scendere su convogli in moto. Devono essere adottate misure contro il pericolo di di urti delle persone contro ostacoli. I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra loro e immediatamente al locomotore. L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato mediante attacchi di sicurezza.