Art. 27.
                          Trasporto persone

  Il  trasporto  delle  persone in sotterraneo con mezzi meccanici e'
consentito solo con veicoli muniti di sedili e di tettoia.
  E' vietato salire e scendere su convogli in moto.
  Devono  essere  adottate misure contro il pericolo di di urti delle
persone contro ostacoli.
  I  carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra
loro e immediatamente al locomotore.
  L'agganciamento   dei  carrelli  deve  essere  effettuato  mediante
attacchi di sicurezza.