Art. 28.
                  Formazione e marcia dei convogli

  I  binari  ed  i  relativi scambi, quando la sezione dello scavo lo
consenta,  devono  essere  disposti  in  modo che il locomotore possa
essere sistemato in testa al convoglio.
  Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei convogli. Comunque
quando  questa si renda necessaria, il primo carrello nel senso della
marcia deve essere munito di un fanale di segnalazione a luce bianca;
la  velocita'  del  convoglio  deve  essere  ridotta  a non piu' di 8
chilometri  all'ora  ed  il  movimento  deve  essere  accompagnato da
frequenti segnali acustici.
  Nella  fase  di formazione dei convogli devono essere predisposti i
mezzi necessari ad evitare l'incontrollato spostamento dei carrelli e
la fuga degli stessi lungo i binari.