Art. 29.
                       Ricovero delle persone

  Nelle  gallerie  percorse  da mezzi di trasporto, quando la sezione
non   sia  tale  che  una  persona  addossandosi  alla  parete  possa
scansarsi, devono essere predisposte nicchie, a distanza non maggiore
di  m.  30 l'una dall'altra, per il ricovero delle persone durante il
transito dei convogli.
  Qualora  cio'  non  sia possibile per ragioni tecniche, deve essere
disposto  agli  estremi dello scavo un mezzo di segnalazione ottica o
acustica  per  indicare il divieto di passaggio delle persone durante
il transito del convoglio.