Art. 18.
      (Responsabilita' dell'impiegato verso l'Amministrazione)

  L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  e'  tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire
va  esente da responsabilita', salva la responsabilita' del superiore
che ha impartito l'ordine.
  L'impiegato,  invece,  e'  responsabile  se ha agito per delega del
superiore.