Art. 19.
                (Giurisdizione della Corte dei conti)

  L'impiegato,  per la responsabilita' di cui al precedente articolo,
e'  sottoposto  alla  giurisdizione  della  Corte  dei conti nei modi
previsti dalle leggi in materia.
  La  Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico
dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
  Il  diritto  al risarcimento si estingue con il decorso del termine
di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.