Art. 20.
                        (Obbligo di denuncia)

  Il  direttore  generale  e  il  capo  del  servizio  che  vengano a
conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi
dell'art.  18  devono  farne  denuncia  al procuratore generale della
Corte   dei   conti,   indicando  tutti  gli  elementi  raccolti  per
l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni.
  Qualora  il  fatto  dannoso  venga  accertato  da  un impiegato con
qualifica  di  ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi
e'  tenuto  a  farne  immediatamente denuncia al procuratore generale
della  Corte  dei  conti,  informandone  nel  contempo  il  direttore
generale o il capo del servizio competente.
  Se  il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo
di  un  servizio  posto  alle  dirette  dipendenze  del  ministro, la
denuncia e' fatta a cura del ministro stesso.
  Ove  in  sede  di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per
dolo  o colpa grave, la Corte puo' condannare al risarcimento anche i
responsabili della omissione.