Art. 23.
                          (Danno ingiusto)

  E'  danno  ingiusto,  agli  effetti  previsti  dall'art. 22, quello
derivante  da  ogni  violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato
abbia  commesso  per  dolo  o  per  colpa  grave;  restano  salve  le
responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
  La  responsabilita'  personale  dell'impiegato sussiste tanto se la
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti
od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione
o  nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.