Art. 24.
              (Responsabilita' degli organi collegiali)

  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni
di  collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido,
il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto
od  all'operazione.  La  responsabilita'  e'  esclusa  per coloro che
abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.