Art. 24. (Responsabilita' degli organi collegiali) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.