Art. 26.
             (Inesecuzione del giudicato amministrativo)

  Qualora  il  danno  del  terzo  derivi dalla mancata esecuzione del
giudicato    formatosi    contro   l'Amministrazione,   l'azione   di
risarcimento  puo'  essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi
sessanta  giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della
decisione  del  Consiglio  di  Stato  in sede giurisdizionale che, ai
sensi  dell'art.  27,  n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054,
dichiara  l'obbligo  dell'autorita'  amministrativa di conformarsi ai
giudicato,  salvo  il diritto alla riparazione dei danni che si siano
gia' verificati.