Art. 27.
                    (Comunicazione della diffida)

  L'impiegato  convenuto  in  giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello
cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 25
e  26  ha  il  dovere  di  darne,  senza  indugio,  notizia  al  capo
dell'ufficio dal quale dipende.
  Il  capo  dell'ufficio  ha  il dovere di informare senza indugio il
ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati
a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
  Debbono  altresi'  essere  comunicate  al  capo  dell'ufficio ed al
ministro,  ai  sensi del primo e secondo comma del presente articolo,
le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.
  La  difesa dell'impiegato convenuto in giudizio puo' essere assunta
dall'Avvocatura  dello  Stato,  nei  casi  e  con  le  forme previste
dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.