Art. 29.
   (Altri casi di esclusione della responsabilita' verso i terzi)

  La  responsabilita'  personale  verso  i terzi di cui agli articoli
precedenti  e'  esclusa,  oltre  che  negli altri casi previsti dalla
legge,  quando  l'impiegato  ha agito per legittima difesa di se o di
altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da
violenza  fisica  esercitata  sulla  persona. Quando ha agito perche'
costrettovi  dalla  necessita'  di  salvare  se  o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non e' stato da
lui   volontariamente   causato  ne'  era  altrimenti  evitabile,  al
danneggiato e' dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene
un indennizzo.
  Ai  fini  dell'applicazione della disposizione di cui al precedente
comma  l'impiegato  ha  l'obbligo  di  informare i superiori prima di
essere  convenuto  in  giudizio per il risarcimento del danno o prima
che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 25 e 26.
  Nelle  ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione puo'
valutare se sussista responsabilita' dell'impiegato verso di essa.