Art. 30.
     (Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi)

  Il  mancato  esercizio  dell'azione  di  risarcimento nei confronti
dell'impiegato  da  parte  del  terzo danneggiato, la reiezione della
domanda  da  parte  del  giudice  adito,  come  pure  le  rinuncie  o
transazioni  non  escludono  che  il fatto, la omissione o il ritardo
dell'impiegato   siano   valutati   dall'Amministrazione   ai   sensi
dell'ultimo comma dell'art. 29.