Art. 10.

  Agli  effetti  del  computo  dei contributi assicurativi il salario
convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n.
20 giornate al mese.
  La  misura  del  salario  convenzionale ed il numero delle giornate
lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro
per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, sentiti i Ministeri della
marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i
pescatori  marittimi  e  per  quelli  delle acque interne, nonche' la
Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
  I  contributi  riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono
stabiliti  nella  misura  fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del
concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.