Art. 11

  Agli  oneri  relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia,
tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con
le seguenti contribuzioni:
    a)  a  carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori
autonomi  nella  misura  indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad
eccezione  di  quelle per la assistenza malattia che sono determinate
nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
    b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in
favore   dell'Istituto  nazionale  per  le  assicurazioni  contro  le
malattie,  ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei
pescatori,  e  di  lire  150  milioni  annui  in favore dell'Istituto
nazionale  della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della
legge  4  aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per
l'esercizio  finanziario  1957-58 maturate sino all'entrata in vigore
della  presente  legge  sono  attribuite  per  intero  al  fondo  per
l'adeguamento delle pensioni.