Art. 12. I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea b) e c), della presente legge. Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca". Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.