Art. 12. 
 
  I  contributi  di  cui  all'articolo  precedente  a  carico   delle
compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono  riscossi
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Il contributo a carico dello Stato di cui  all'articolo  precedente
e' versato all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  in  rate
semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio
sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art.  4,  alinea
b) e c), della presente legge. 
  Il contributo a carico delle cooperative,  delle  compagnie  e  dei
pescatori autonomi e quello a carico  dello  Stato  costituiscono  un
fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca". 
  Alla spesa di lire 750 milioni relativa  all'esercizio  1957-58  si
provvedera' a carico del  fondo  destinato  a  sopperire  agli  oneri
dipendenti da provvedimenti  legislativi  in  corso,  iscritto  nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di  previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.