Art. 15.

  Il  contributo  dovuto  al  Fondo per il trattamento integrativo di
pensione,  ai  sensi  del primo comma, punto 1), dell'art. 10, e' per
tre  quinti  a  carico del datore di lavoro e per due quinti a carico
del lavoratore.
  E'  fatto  obbligo  al datore di lavoro di provvedere al versamento
dell'intero  contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle
quote   a   carico   del   lavoratore,   mediante   trattenuta  sulle
retribuzioni.
  Il  datore  di lavoro non puo' esercitare il diritto di rivalsa, di
cui  al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio
cui  si  riferisce  la  retribuzione  sulla  quale  viene  operata la
trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.
  Il  contributo  di  cui  al  primo  comma,  punto 1) dello art. 10,
versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo
compiuto  il  50° anno di eta', e' destinato al trattamento stabilito
nel successivo articolo 33.