Art. 16.

  In  caso  di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie
delle  imposte  dirette  dopo  almeno  dieci  anni  di  contribuzione
effettiva  al  Fondo,  l'iscritto,  che  non abbia ancora raggiunto i
requisiti  di contribuzione e di eta' per il diritto alla pensione di
vecchiaia,   puo'   chiedere   di   continuare   volontariamente   la
contribuzione al Fondo medesimo.
  L'iscritto  che  non si rioccupi in attivita' soggetta allo obbligo
dell'assicurazione  per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o
di   forme   sostitutive   della   stessa,  non  puo'  effettuare  la
prosecuzione  volontaria  della  contribuzione  al Fondo ai sensi del
precedente  comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione
nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.
  Sono  esclusi  dalla  facolta'  della prosecuzione volontaria della
contribuzione  al  Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per
la prima volta dopo compiuto, il 50° anno di eta'.
  La  domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo
e'  valida  anche  per  la  prosecuzione volontaria dei versamenti di
contributo  nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
  L'autorizzazione  alle  prosecuzioni  volontarie e' unica e decorre
dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.