Art. 17.

  L'iscritto  autorizzato  alla  prosecuzione volontaria ai sensi del
precedente  articolo  deve versare, per il trattamento integrativo di
pensione  e  per  l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti,  un  contributo  complessivo  mensile di
ammontare  pari  all'importo dei contributi previsti dal primo comma,
n.  1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato
su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la
retribuzione  dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini
del  calcolo  della  quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento
pensioni"  di  cui  alla  legge  4 aprile 1952, n. 218, si applica la
riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.
  I  versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono
essere  effettuati  a  periodi  trimestrali  e  secondo  le modalita'
stabilite  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale, sentito
il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.
  Ove  i  contributi  siano  versati  dopo  trascorso  un  mese dalla
scadenza  del  trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto e' tenuto a
corrispondere  l'interesse  di  mora  al saggio del 5,50 per cento in
ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.
  I  contributi  versati volontariamente al Fondo in conformita' alle
norme  della  presente  legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a
quelli   obbligatori;   i  contributi  versati  in  difformita'  sono
rimborsati senza corresponsione di interessi.