Art. 17. L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento pensioni" di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa. I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto e' tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre. I contributi versati volontariamente al Fondo in conformita' alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformita' sono rimborsati senza corresponsione di interessi.