Art. 18. I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, e' soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione. Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.