Art. 18.

  I   versamenti   volontari   nell'assicurazione   obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti debbono essere sospesi
durante  i  periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di
lavoro  in  atto,  e'  soggetto  all'assicurazione  stessa  o a forme
sostitutive,  nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di
legge  per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della
misura di essa.
  L'iscritto  ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei
contributi  e  che  sospenda  il versamento stesso, trascorso un anno
dalla  data  cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal
diritto  alla  prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo
di  pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi
scoperti di contribuzione.
  Qualora  si  verifichi  la decadenza di cui al precedente comma del
presente  articolo,  la  prosecuzione  volontaria  nell'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti resta
regolata dalle relative norme.