Art. 19.

  Per  i  periodi  di  assenza  dal servizio senza retribuzione o con
retribuzione  ridotta,  che siano contrattualmente riconosciuti utili
ai  fini  dell'anzianita',  sono  dovuti  i  contributi,  sia  per il
trattamento   integrativo   di   pensione,  sia  per  l'assicurazione
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sia per
le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.
  Non  sono  dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   e  i  superstiti  quando  in  detta
assicurazione  i  periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma
di  legge,  ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura
della stessa.
  La  quota  parte  dei  suddetti  contributi a carico del lavoratore
sara'  anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze
dovute  ai lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con
conseguente  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  sulle eventuali
competenze  maturate  e  non  riscosse  dal lavoratore stesso e sulla
eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.
  In  caso  di insufficienza delle predette competenze ed indennita',
il recupero sara' effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle
prestazioni di capitale.
  E'  esclusa  la  possibilita'  di recupero della quota dei suddetti
contributi  a  carico del lavoratore sulla indennita' sostitutiva del
preavviso  e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal
servizio avvenga per morte.