Art. 20.

  L'iscritto,  dopo  almeno  due  anni di contribuzione effettiva nel
Fondo, puo' ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione,
i  contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione,
contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita',
purche'  ne  faccia  domanda  al  Fondo durante l'assenza, o entro il
termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza e' cessata
e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.
  L'iscritto che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma
deve  versare  a  proprio  carico  il  contributo  per il trattamento
integrativo   di   pensione   e   quello  relativo  all'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti. I
contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se
non fosse stato assente.
  Non  e'  dovuto  il  contributo  per  l'assicurazione  obbligatoria
qualora  i  periodi  di  assenza  siano  riconosciuti  utili in detta
assicurazione  a  norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e
della misura della stessa.
  Ove  i  contributi  siano  versati  dopo  trascorso  un  mese dalla
scadenza  del  trimestre  ai  quale  si  riferiscono  e'  dovuto  sui
contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in
ragione d'anno.