Art. 20. L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, puo' ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', purche' ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza, o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza e' cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione. L'iscritto che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente. Non e' dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre ai quale si riferiscono e' dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.