Art. 10. 
 
  Presso ogni miniera o  cava  che  impieghi  normalmente  almeno  50
operai all'interno nel  turno  piu'  numeroso,  deve  costituirsi  un
Collegio dei delegati alla sicurezza ed  all'igiene  col  compito  di
coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza e
di igiene attraverso segnalazioni intese a garantire la incolumita' e
la salute dei lavoratori.