Art. 10. Presso ogni miniera o cava che impieghi normalmente almeno 50 operai all'interno nel turno piu' numeroso, deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene attraverso segnalazioni intese a garantire la incolumita' e la salute dei lavoratori.