Art. 11. Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e' composto da tre dipendenti della miniera o cava, dei quali uno eletto dagli operai, l'altro dagli impiegati - tecnici della miniera o cava, mentre il terzo e' nominato dall'imprenditore. Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta e con esclusione di deleghe. I delegati alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere confermati.