Art. 11. 
 
  Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene  e'  composto
da tre dipendenti della miniera o cava, dei quali  uno  eletto  dagli
operai, l'altro dagli impiegati  -  tecnici  della  miniera  o  cava,
mentre il terzo e' nominato dall'imprenditore. 
  Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta  e  con
esclusione di deleghe. 
  I delegati alla sicurezza durano  in  carica  due  anni  e  possono
essere confermati.