Art. 12. Ogni delegato alla sicurezza ed all'igiene deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ai 30 anni; b) essere almeno operaio qualificato; c) anzianita' di almeno sette anni nelle lavorazioni minerarie in sotterraneo; d) anzianita' di almeno tre anni nella miniera o nella cava ove esplica le sue mansioni, tranne il caso di miniera di cava di piu' recente apertura; e) sapere correntemente leggere e scrivere. Se tra i dipendenti della miniera e della cava mancano persone in possesso dei requisiti sopra elencati, si procede ugualmente alle elezioni e alla designazione, dandone peru' atto nei relativi verbali.