Art. 12. 
 
  Ogni delegato alla sicurezza ed all'igiene deve essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non inferiore ai 30 anni; 
    b) essere almeno operaio qualificato; 
    c) anzianita' di almeno sette anni nelle lavorazioni minerarie in
sotterraneo; 
    d) anzianita' di almeno tre anni nella miniera o nella  cava  ove
esplica le sue mansioni, tranne il caso di miniera di  cava  di  piu'
recente apertura; 
    e) sapere correntemente leggere e scrivere. 
  Se tra i dipendenti della miniera e della cava mancano  persone  in
possesso dei requisiti sopra elencati,  si  procede  ugualmente  alle
elezioni  e  alla  designazione,  dandone  peru'  atto  nei  relativi
verbali.