Art. 13. Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione devono essere comunicati al Distretto minerario i nomi dei delegati eletti e di quello designato dall'imprenditore e devono essere trasmessi gli atti relativi alle elezioni. L'ingegnere capo procede al riscontro degli atti relativi alle elezioni e, riconoscibili regolari, provvede alla convalida dei delegati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti.