Art. 13. 
 
  Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione devono essere  comunicati
al Distretto minerario  i  nomi  dei  delegati  eletti  e  di  quello
designato  dall'imprenditore  e  devono  essere  trasmessi  gli  atti
relativi alle elezioni. 
  L'ingegnere capo procede al  riscontro  degli  atti  relativi  alle
elezioni e,  riconoscibili  regolari,  provvede  alla  convalida  dei
delegati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti.