Art. 15. Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene, quando riconosca in atto una violazione alle norme del presente decreto o in genere manchevolezze o deficienze suscettibili di dar luogo a situazione di pericolo nei lavori o negli impianti, le segnala al direttore mediante annotazione su registro. Le segnalazioni del Collegio sono effettuate a maggioranza, con annotazione del parere dell'eventuale dissenziente. Il registro e' tenuto, a cura della direzione, nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione del Collegio dei delegati, del Comitato consultivo di cui all'art. 19 del presente decreto, dell'Ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario. Entro il termine di tre giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione dei delegati, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate. I delegati o i componenti il Comitato consultivo di cui all'art. 19 hanno diritto di conferire con il funzionario del Distretto minerario in visita ispettiva alla miniera o alla cava.