Art. 15. 
 
  Il Collegio dei  delegati  alla  sicurezza  ed  all'igiene,  quando
riconosca in atto una violazione alle norme del presente decreto o in
genere  manchevolezze  o  deficienze  suscettibili  di  dar  luogo  a
situazione di pericolo nei lavori o negli  impianti,  le  segnala  al
direttore mediante annotazione su registro. 
  Le segnalazioni del Collegio sono  effettuate  a  maggioranza,  con
annotazione del parere dell'eventuale dissenziente. 
  Il registro e' tenuto, a cura della  direzione,  nel  luogo  stesso
della miniera o cava, a disposizione del Collegio dei  delegati,  del
Comitato  consultivo  di  cui  all'art.  19  del  presente   decreto,
dell'Ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario. 
  Entro il termine di tre giorni il direttore, o chi ne fa  le  veci,
appone  il  suo  visto  in  calce  alla  segnalazione  dei  delegati,
unitamente  ad  una  sommaria  indicazione  delle  eventuali   misure
adottate. 
  I delegati o i componenti il Comitato consultivo di cui all'art. 19
hanno diritto di conferire con il funzionario del Distretto minerario
in visita ispettiva alla miniera o alla cava.