Art. 10.

                    Cessazione della concessione

  1.  Ai  sensi  dell'art. 6 della legge n. 170/74, la concessione di
stoccaggio cessa:
    a) per scadenza del termine;
    b) per rinuncia;
    c) per decadenza del concessionario.
  2.  Nel  caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad
altro  operatore,  l'UNMIG  competente  verbalizza  la riconsegna del
giacimento  e  delle  relative  pertinenze  dandone  comunicazione al
Ministero ed al competente ufficio finanziario.
  3.  Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti
per  l'eventuale  cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai
relativi registri dei beni indisponibili.