Art. 10.
Cessazione della concessione
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/74, la concessione di
stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del concessionario.
2. Nel caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad
altro operatore, l'UNMIG competente verbalizza la riconsegna del
giacimento e delle relative pertinenze dandone comunicazione al
Ministero ed al competente ufficio finanziario.
3. Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti
per l'eventuale cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai
relativi registri dei beni indisponibili.