Art. 11.

                        Scadenza del termine

  1.  Il  titolare  presenta  al  Ministero  ed all'UNMIG competente,
almeno  due  anni  prima  della  scadenza  definitiva  del termine di
vigenza  della  concessione,  tenuto conto delle eventuali successive
proroghe,     la     documentazione    finalizzata    all'ultimazione
dell'esercizio  dello  stoccaggio  del  gas  naturale, fermo restando
l'assolvimento  nel  pubblico interesse del programma di stoccaggio e
degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
  2.  La  documentazione  e'  corredata  sia dal progetto finalizzato
all'estrazione  del  gas  producibile  presente  in giacimento ad una
determinata  pressione  di  abbandono  ed al ripristino del sito, sia
dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo
di   gas  da  mantenere  disponibile  per  l'attivita'  di  un  nuovo
concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.
  3.  Qualora  la  concessione  di  stoccaggio  non  venga nuovamente
conferita,  fermo  restando  l'obbligo  di  ripristino  del  sito, il
titolare  della concessione puo', ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
decreto  legislativo  n. 164/00, estrarre il gas producibile presente
in  giacimento  nei  termini  indicati  dal programma autorizzato dal
Ministero, sentito l'UNMIG competente.
  4.  Qualora  la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro
operatore,  il concessionario subentrante puo' acquisire, in tutto od
in  parte,  il  gas  naturale  reimmesso  in  giacimento dal titolare
uscente,  a  seguito di accordo tra le parti interessate, fatto salvo
il  pagamento  da parte del nuovo concessionario del corrispettivo di
cui  all'art.  13,  comma  9,  del decreto legislativo n. 164/00, per
l'ulteriore   gas  producibile  presente  nel  giacimento  e  per  le
pertinenze della concessione di stoccaggio.
  5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele
all'uopo   stabilite   dall'UNMIG   competente,   i   beni  destinati
all'attivita'   di  stoccaggio  che  possano  essere  separati  senza
arrecare pregiudizio alla stessa attivita'. L'UNMIG competente vigila
sullo   stato   del   giacimento   e   degli  impianti,  prescrive  i
provvedimenti  di  sicurezza o di conservazione che ritiene necessari
indicando,   nel  caso,  il  mantenimento  del  quantitativo  di  gas
corrispondente  ad  adeguati valori di pressione statica di fondo. In
caso  di  inosservanza  ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del
concessionario.
  6.  Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della
documentazione  di  cui al comma 2, il concessionario presta garanzia
fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari  dell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto
legislativo  n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le spese
di   ripristino  ritenute  congrue  dal  Ministero,  sentito  l'UNMIG
competente.  Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita
a  terzi,  e'  facolta' del concessionario provvedere direttamente al
ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.