Art. 11.
Scadenza del termine
1. Il titolare presenta al Ministero ed all'UNMIG competente,
almeno due anni prima della scadenza definitiva del termine di
vigenza della concessione, tenuto conto delle eventuali successive
proroghe, la documentazione finalizzata all'ultimazione
dell'esercizio dello stoccaggio del gas naturale, fermo restando
l'assolvimento nel pubblico interesse del programma di stoccaggio e
degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
2. La documentazione e' corredata sia dal progetto finalizzato
all'estrazione del gas producibile presente in giacimento ad una
determinata pressione di abbandono ed al ripristino del sito, sia
dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo
di gas da mantenere disponibile per l'attivita' di un nuovo
concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.
3. Qualora la concessione di stoccaggio non venga nuovamente
conferita, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito, il
titolare della concessione puo', ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile presente
in giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal
Ministero, sentito l'UNMIG competente.
4. Qualora la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro
operatore, il concessionario subentrante puo' acquisire, in tutto od
in parte, il gas naturale reimmesso in giacimento dal titolare
uscente, a seguito di accordo tra le parti interessate, fatto salvo
il pagamento da parte del nuovo concessionario del corrispettivo di
cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00, per
l'ulteriore gas producibile presente nel giacimento e per le
pertinenze della concessione di stoccaggio.
5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele
all'uopo stabilite dall'UNMIG competente, i beni destinati
all'attivita' di stoccaggio che possano essere separati senza
arrecare pregiudizio alla stessa attivita'. L'UNMIG competente vigila
sullo stato del giacimento e degli impianti, prescrive i
provvedimenti di sicurezza o di conservazione che ritiene necessari
indicando, nel caso, il mantenimento del quantitativo di gas
corrispondente ad adeguati valori di pressione statica di fondo. In
caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del
concessionario.
6. Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della
documentazione di cui al comma 2, il concessionario presta garanzia
fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto
legislativo n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le spese
di ripristino ritenute congrue dal Ministero, sentito l'UNMIG
competente. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita
a terzi, e' facolta' del concessionario provvedere direttamente al
ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.