Art. 12.

                      Rinuncia alla concessione

  1.  Il  concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve
farne  istanza  al  Ministero,  tramite l'UNMIG competente, almeno un
anno  prima  della  data  di cessazione dell'attivita', senza apporvi
condizione  alcuna, presentando la documentazione di cui all'art. 11,
comma 2.
  2.  Dal giorno in cui e' stata presentata l'istanza di rinuncia, il
concessionario   e'   costituito  custode,  a  titolo  gratuito,  del
giacimento  e  delle  relative  pertinenze; e' tenuto a non fare piu'
lavori  di  stoccaggio  o  di coltivazione residua, ne' a variarne in
qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata
all'assolvimento  nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e
degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
  3.  Sulla  rinuncia  provvede  il  Ministero, sentito il parere del
comitato  tecnico,  fatta  salva  la  possibilita' di riattribuire la
concessione ai sensi dell'art. 15.