Art. 12.
Rinuncia alla concessione
1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve
farne istanza al Ministero, tramite l'UNMIG competente, almeno un
anno prima della data di cessazione dell'attivita', senza apporvi
condizione alcuna, presentando la documentazione di cui all'art. 11,
comma 2.
2. Dal giorno in cui e' stata presentata l'istanza di rinuncia, il
concessionario e' costituito custode, a titolo gratuito, del
giacimento e delle relative pertinenze; e' tenuto a non fare piu'
lavori di stoccaggio o di coltivazione residua, ne' a variarne in
qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata
all'assolvimento nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e
degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
3. Sulla rinuncia provvede il Ministero, sentito il parere del
comitato tecnico, fatta salva la possibilita' di riattribuire la
concessione ai sensi dell'art. 15.