Art. 13.

                    Decadenza del concessionario

  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive puo' pronunciare la
decadenza  del  concessionario e disporre la revoca della concessione
quando:
    a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto
di concessione;
    b) il   concessionario   non   abbia  osservato  le  disposizioni
contenute     nel     presente     provvedimento     od     impartite
dall'amministrazione;
    c) per  omessa  richiesta  al  Ministero od all'UNMIG di apposita
autorizzazione in tutti i casi previsti;
    d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei
tributi e di quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.
  2.  La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono
disposte,  previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, sentito il Comitato tecnico.
  3.  Il  decreto  che dispone la revoca per decadenza, e' pubblicato
nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi e della geotermia, nel
sito  internet del Ministero delle attivita' produttive, e trascritto
all'ufficio delle ipoteche.
  4.  Dalla data del predetto decreto, il concessionario e' esonerato
dal  pagamento  del  diritto  proporzionale  e dagli obblighi imposti
dall'atto di concessione.
  5.  E'  fatta  salva la possibilita' del Ministero di attribuire la
concessione ad altro operatore ai sensi dell'art. 15.