Art. 13.
Decadenza del concessionario
1. Il Ministero delle attivita' produttive puo' pronunciare la
decadenza del concessionario e disporre la revoca della concessione
quando:
a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto
di concessione;
b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni
contenute nel presente provvedimento od impartite
dall'amministrazione;
c) per omessa richiesta al Ministero od all'UNMIG di apposita
autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei
tributi e di quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono
disposte, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, sentito il Comitato tecnico.
3. Il decreto che dispone la revoca per decadenza, e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel
sito internet del Ministero delle attivita' produttive, e trascritto
all'ufficio delle ipoteche.
4. Dalla data del predetto decreto, il concessionario e' esonerato
dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti
dall'atto di concessione.
5. E' fatta salva la possibilita' del Ministero di attribuire la
concessione ad altro operatore ai sensi dell'art. 15.