Art. 14

         Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza

  1.  In  ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta
garanzia  fideiussoria  bancaria  od  assicurativa o rilasciata dagli
intermediari  finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto  legislativo  n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire
le  spese  di ripristino. Il Ministero ove ritenga insufficienti tali
garanzie,  sentito  l'UNMIG  competente,  ne  richiede l'adeguamento.
Qualora  la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, e'
facolta'  del  concessionario  rinunciatario  o  decaduto  provvedere
direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
  2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del
concessionario  rinunciatario  o  decaduto,  quando si configurino le
fattispecie  di  cui  all'art. 18, comma 1, della legge n. 349/86, il
Ministero,  sentito  l'UNMIG  competente,  promuove  la  procedura in
materia di danno ambientale.