Art. 14
Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza
1. In ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta
garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire
le spese di ripristino. Il Ministero ove ritenga insufficienti tali
garanzie, sentito l'UNMIG competente, ne richiede l'adeguamento.
Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, e'
facolta' del concessionario rinunciatario o decaduto provvedere
direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del
concessionario rinunciatario o decaduto, quando si configurino le
fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 349/86, il
Ministero, sentito l'UNMIG competente, promuove la procedura in
materia di danno ambientale.