Art. 15.

                Nuova attribuzione della concessione

  1.  In caso di cessazione ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle
attivita'  produttive  puo'  attribuire  la concessione di stoccaggio
secondo le modalita' e la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
  2.  Nel  caso  di  nuovo  conferimento di concessioni di stoccaggio
cessate  per  rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o
decaduto  puo'  estrarre  il gas reimmesso in giacimento o cederlo al
nuovo   concessionario.  Le  relative  pertinenze  sono  direttamente
trasferite  al  nuovo  concessionario,  previo versamento su apposito
capitolo   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  del
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n.
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