Art. 15.
Nuova attribuzione della concessione
1. In caso di cessazione ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle
attivita' produttive puo' attribuire la concessione di stoccaggio
secondo le modalita' e la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
2. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio
cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o
decaduto puo' estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al
nuovo concessionario. Le relative pertinenze sono direttamente
trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito
capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze del
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n.
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