Art. 16.

                        Applicazione di norme

  1.  Il  giacimento  di  stoccaggio, nonche' le sue pertinenze, sono
sottoposte   alle   disposizioni  di  diritto  che  disciplinano  gli
immobili.
  2.  L'iscrizione  delle  ipoteche e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Le  ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono
sulle  cose  e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e'
tenuto  ad  avvertire  i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese
prima  del  giorno  nel  quale  si  procedera' alle operazioni per la
consegna    del    giacimento    all'amministrazione   o   al   nuovo
concessionario.