Art. 16.
Applicazione di norme
1. Il giacimento di stoccaggio, nonche' le sue pertinenze, sono
sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli
immobili.
2. L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono
sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e'
tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese
prima del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la
consegna del giacimento all'amministrazione o al nuovo
concessionario.