Art. 7.

Ampliamento  dell'area  della  concessione  e  modifiche rilevanti al
                        programma dei lavori

  1.  L'area della concessione di stoccaggio puo' essere ampliata, in
dipendenza   dello  sviluppo  dello  stoccaggio,  fermo  restando  il
rispetto  dei  diritti  dei  titolari  di  eventuali  titoli minerari
adiacenti.
  2.  Il  programma  dei lavori previsto nel progetto originariamente
approvato  puo'  subire  modifiche che comportino la realizzazione di
rilevanti opere di superficie.
  3.  L'istanza  per  ottenere  le modifiche di cui ai commi 1 e 2 e'
presentata   al  Ministero  ed  all'UNMIG  competente,  corredata  di
progetto  finalizzato  ad  illustrare  le  motivazioni  tecniche, gli
obiettivi  perseguiti  e  la  stima del valore degli impianti e delle
infrastrutture di pertinenza.
  4. Il Ministero, acquisito il parere dell'UNMIG competente, sentito
il  Comitato  tecnico,  integrato  dal  rappresentante  della regione
interessata,   ai   fini   dell'autorizzazione   invita  il  soggetto
proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  apposita  istanza  di verifica ai sensi dell'art. 4 della
direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, al
fine  di determinare la necessita' di applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6
della legge n. 349/86.
  5.  Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della
direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, da
parte  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si
concluda  con  una  decisione  di  obbligo  di  assoggettamento  alla
procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il  proponente
provvede  con  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 6 della legge n.
349/86.
  6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il
Ministero  nomina il responsabile unico del procedimento che segue la
procedura  di  cui  al capo IV semplificazione amministrativa - della
legge n. 241/90 e successive modificazioni. L'istruttoria si conclude
in  ogni  caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina
del responsabile unico del procedimento.
  7.  L'autorizzazione  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi  e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle
attivita' produttive, riportando per estratto il programma dei lavori
approvato,   nonche'   le   eventuali  prescrizioni  formulate  dalle
amministrazioni  sentite nel corso della procedura e quelle formulate
in  sede  di  verifica  condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE,  come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia
di  compatibilita'  ambientale, resa ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 349/86.