Art. 7.
Ampliamento dell'area della concessione e modifiche rilevanti al
programma dei lavori
1. L'area della concessione di stoccaggio puo' essere ampliata, in
dipendenza dello sviluppo dello stoccaggio, fermo restando il
rispetto dei diritti dei titolari di eventuali titoli minerari
adiacenti.
2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente
approvato puo' subire modifiche che comportino la realizzazione di
rilevanti opere di superficie.
3. L'istanza per ottenere le modifiche di cui ai commi 1 e 2 e'
presentata al Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di
progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli
obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle
infrastrutture di pertinenza.
4. Il Ministero, acquisito il parere dell'UNMIG competente, sentito
il Comitato tecnico, integrato dal rappresentante della regione
interessata, ai fini dell'autorizzazione invita il soggetto
proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio apposita istanza di verifica ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al
fine di determinare la necessita' di applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6
della legge n. 349/86.
5. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si
concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla
procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente
provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n.
349/86.
6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il
Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la
procedura di cui al capo IV semplificazione amministrativa - della
legge n. 241/90 e successive modificazioni. L'istruttoria si conclude
in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina
del responsabile unico del procedimento.
7. L'autorizzazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle
attivita' produttive, riportando per estratto il programma dei lavori
approvato, nonche' le eventuali prescrizioni formulate dalle
amministrazioni sentite nel corso della procedura e quelle formulate
in sede di verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia
di compatibilita' ambientale, resa ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 349/86.