Art. 8.

              Ampliamento della capacita' di stoccaggio

  1.  L'ampliamento  della capacita' di stoccaggio in una concessione
vigente, realizzato mediante:
    a) estensione  dello  stoccaggio  ad altri livelli senza modifica
dell'area di concessione;
    b) incremento  della pressione massima di stoccaggio, fissata nel
decreto  di  conferimento,  oltre  la  pressione statica di fondo del
giacimento,  e'  soggetto  ad autorizzazione rilasciata dal Ministero
previa  verifica  di applicabilita' della procedura di valutazione di
impatto  ambientale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE,
come    modificato    dalla   direttiva   97/11/CE,   e   conclusione
dell'eventuale   procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale
condotta  ai  sensi  dell'art.  6  della legge n. 349/86. Nei casi di
maggiore rilevanza e' acquisito il parere del comitato tecnico.
  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  lettera b), il Ministero puo'
autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare
la  fattibilita'  di  esercire  lo stoccaggio a pressioni superiori a
quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le
caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.
  3.  L'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 1 e'
presentata   al  Ministero  ed  all'UNMIG  competente,  corredata  di
progetto  finalizzato  ad  illustrare  le  motivazioni  tecniche, gli
obiettivi  perseguiti  e  la  stima del valore degli impianti e delle
infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al comma 1, lettera b),
sono presentati i seguenti allegati tecnici:
    a) studio  di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D
o  rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai
fini  della  sicurezza,  la  localizzazione  dei punti critici, con i
risultati del relativo processing e dell'interpretazione;
    b) analisi   geomeccanica   del   giacimento  e  delle  rocce  di
copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
    c) monitoraggio  delle  formazioni  al  tetto ed al letto e delle
variazioni verticali della tavola d'acqua;
    d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
    e) ogni  altro  esame, studio, prova di laboratorio od intervento
volto  ad  accertare  la  fattibilita'  di  esercire  lo stoccaggio a
pressioni superiori a quella originaria.