Art. 8.
Ampliamento della capacita' di stoccaggio
1. L'ampliamento della capacita' di stoccaggio in una concessione
vigente, realizzato mediante:
a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica
dell'area di concessione;
b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel
decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del
giacimento, e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero
previa verifica di applicabilita' della procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE,
come modificato dalla direttiva 97/11/CE, e conclusione
dell'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale
condotta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86. Nei casi di
maggiore rilevanza e' acquisito il parere del comitato tecnico.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), il Ministero puo'
autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare
la fattibilita' di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a
quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le
caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.
3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 1 e'
presentata al Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di
progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli
obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle
infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al comma 1, lettera b),
sono presentati i seguenti allegati tecnici:
a) studio di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D
o rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai
fini della sicurezza, la localizzazione dei punti critici, con i
risultati del relativo processing e dell'interpretazione;
b) analisi geomeccanica del giacimento e delle rocce di
copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
c) monitoraggio delle formazioni al tetto ed al letto e delle
variazioni verticali della tavola d'acqua;
d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
e) ogni altro esame, studio, prova di laboratorio od intervento
volto ad accertare la fattibilita' di esercire lo stoccaggio a
pressioni superiori a quella originaria.