Art. 9.

                 Durata della concessione e proroghe

  1.  L'attivita'  di  stoccaggio  del  gas naturale in giacimenti e'
svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.
  2.  Il concessionario puo' usufruire di non piu' di due proroghe di
dieci  anni,  qualora  abbia  eseguito  i  programmi di stoccaggio ed
adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
  3.  L'istanza  di proroga e' presentata almeno due anni prima della
data  di  scadenza al Ministero ed all'UNMIG competente e deve essere
corredata   dalla   documentazione   contenente  la  descrizione  del
giacimento, dei lavori effettuati nonche' dal programma dei lavori da
svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle
operazioni di ripristino finale.
  4. La proroga e' disposta con decreto del Ministero delle attivita'
produttive.
  5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa
del   programma,   il   procedimento   autorizzatorio  e'  svolto  in
conformita' ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.