Art. 9.
Durata della concessione e proroghe
1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti e'
svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.
2. Il concessionario puo' usufruire di non piu' di due proroghe di
dieci anni, qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed
adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. L'istanza di proroga e' presentata almeno due anni prima della
data di scadenza al Ministero ed all'UNMIG competente e deve essere
corredata dalla documentazione contenente la descrizione del
giacimento, dei lavori effettuati nonche' dal programma dei lavori da
svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle
operazioni di ripristino finale.
4. La proroga e' disposta con decreto del Ministero delle attivita'
produttive.
5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa
del programma, il procedimento autorizzatorio e' svolto in
conformita' ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.