Art. 16. Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi 1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente: a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17; 2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di legge; 3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilita' dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea; b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro; c) le navi alle quali e' stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorita' competente di uno Stato membro. 2. L'autorita' marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorita' degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave. 3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorita' marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, puo' effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.