Art. 16.
     Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi

  1.  Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero
una  minaccia  per  la  sicurezza  della navigazione, delle persone e
dell'ambiente:
    a) le  navi  che,  nel corso del viaggio, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
      1)  sono  rimaste  coinvolte  in  incidenti  in  mare  ai sensi
dell'articolo 17;
      2)   hanno   violato   gli   obblighi  di  comunicazione  e  di
rapportazione  previsti  dal presente decreto o da altre disposizioni
di legge;
      3)  hanno  violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi
di   rotte   navali   e   dei  VTS  posti  sotto  la  responsabilita'
dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;
    b) le  navi  nei  cui  confronti  esistono prove o presunzioni di
scarichi  volontari  di  idrocarburi  o altre violazioni della MARPOL
nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;
    c) le  navi  alle  quali  e'  stato  rifiutato l'accesso ai porti
dell'Unione  europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una
comunicazione dell'autorita' competente di uno Stato membro.
  2. L'autorita' marittima comunica le informazioni di cui al comma 1
alle  competenti autorita' degli Stati membri interessati dalla rotta
seguita dalla nave.
  3.  L'amministrazione  che  riceve  dette informazioni le trasmette
all'autorita'  marittima  competente,  la  quale,  di iniziativa o su
richiesta,  puo'  effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze
sono  messe  a  disposizione  di  tutti  gli Stati membri dell'Unione
europea.