Art. 17.
                 Rapportazione di incidenti in mare

  1.  Il  comandante di una nave che naviga all'interno della regione
di  interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come
individuata  con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994,   n.   662,rapporta   immediatamente   all'autorita'  marittima
competente:
    a) qualsiasi  incidente  che  pregiudica la sicurezza della nave,
come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o
spostamento  del  carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o
cedimenti della struttura;
    b) qualsiasi   incidente   che  compromette  la  sicurezza  della
navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacita' di
manovra o la navigabilita' della nave, qualsiasi guasto o disfunzione
che  alteri  i  sistemi  di  propulsione o la macchina di governo, le
installazioni  per  la produzione di elettricita', le apparecchiature
di navigazione o di comunicazione;
    c) qualsiasi  situazione  potenzialmente  idonea  a  provocare un
inquinamento  delle  acque  o  del  litorale,  quale  lo scarico o il
rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
    d) qualsiasi  perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli
alla deriva.
  2.  Il  messaggio  di  rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1
indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il
porto  di  destinazione,  tutte  le  indicazioni  che  consentano  di
ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate
a   bordo,   il   numero   delle   persone  a  bordo,  i  particolari
dell'incidente  e  qualsiasi  informazione  pertinente prevista dalla
risoluzione 851(20) dell'IMO.
 
          Nota all'art. 17:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.