Art. 18. Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse 1. Se l'autorita' marittima ritiene che, a causa di condizioni meteorologiche o marine eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana in mare: a) fornisce al comandante della nave che si trova nella zona interessata o intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteomarine e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri; b) adotta tutte le misure idonee per agevolare il comando di bordo ad acquisire un quadro di situazione quanto piu' completo e raccomanda ad una nave particolare o a navi in generale, secondo i casi, di entrare ovvero di non entrare in porto ovvero di non intraprendere la navigazione fino a quando non si ristabiliscono le condizioni meteomarine e cessa il pericolo per le persone e l'ambiente; c) limita o vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque territoriali. 2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio professionale in conformita' alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorita' marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non e' conforme alle misure di cui al comma 1, lettera b). 3. Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera b), sono basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.