Art. 18.
Misure   da   adottare   in  presenza  di  condizioni  meteorologiche
                       eccezionalmente avverse

  1.  Se  l'autorita'  marittima  ritiene  che, a causa di condizioni
meteorologiche  o  marine  eccezionalmente avverse, sussiste un grave
rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone
marittime  o  costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana
in mare:
    a) fornisce  al  comandante  della  nave  che si trova nella zona
interessata   o   intende   entrare  o  uscire  dal  porto  tutte  le
informazioni   sulle   condizioni  meteomarine  e,  ove  opportuno  e
possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave,
il carico, l'equipaggio e i passeggeri;
    b) adotta  tutte  le  misure  idonee  per agevolare il comando di
bordo  ad  acquisire  un  quadro di situazione quanto piu' completo e
raccomanda  ad  una  nave particolare o a navi in generale, secondo i
casi,  di  entrare  ovvero  di  non  entrare  in  porto ovvero di non
intraprendere  la  navigazione fino a quando non si ristabiliscono le
condizioni   meteomarine  e  cessa  il  pericolo  per  le  persone  e
l'ambiente;
    c) limita  o  vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle
acque territoriali.
  2.   Il   comandante   informa   la   compagnia   delle   misure  o
raccomandazioni  di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo
stesso  comandante  assume  in  base al suo giudizio professionale in
conformita'  alla  convenzione  SOLAS.  Il  comandante  comunica alle
autorita'  marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora
essa non e' conforme alle misure di cui al comma 1, lettera b).
  3.  Le  misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera
b),  sono  basate  sulle  previsioni e le osservazioni meteorologiche
diffuse   dal   servizio   meteorologico   dell'Aeronautica  militare
italiana.