Art. 19.
               Misure relative agli incidenti in mare

  1.  Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo
17,  l'autorita'  marittima  competente adotta le misure appropriate,
comprese  quelle  di cui all'allegato IV, in conformita' alle vigenti
disposizioni  nazionali  e  internazionali per garantire la sicurezza
delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
  2.  L'armatore,  il  comandante  della nave e il proprietario delle
merci  pericolose  o  inquinanti  trasportate  a  bordo,  collaborano
pienamente  con  le  autorita'  allo  scopo  di  ridurre al minimo le
conseguenze di un incidente in mare.
  3.   Il  comandante  di  una  nave,  alla  quale  si  applicano  le
disposizioni  del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente,
di  cui  all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorita'
competenti e fornisce la massima collaborazione.