Art. 19. Misure relative agli incidenti in mare 1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorita' marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero. 2. L'armatore, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare. 3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorita' competenti e fornisce la massima collaborazione.