Art. 20.
                          Luoghi di rifugio

  1.   Il   capo   del  compartimento  marittimo,  nell'ambito  della
pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento,
di  cui  all'articolo  11  della  legge  31 dicembre  1982,  n.  979,
individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque
di giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali
e  paesaggistici  delle  aree  costiere  ad  alta valenza e vocazione
turistica,  nonche'  delle  caratteristiche  e  della tipologia della
nave.
  2.  Le  procedure  adottate, in conformita' con le pertinenti linee
guida  dell'IMO, prevedono idonee misure per garantire che le navi in
pericolo   possano   raggiungere   un   luogo   di   rifugio,  previa
autorizzazione   dell'autorita'   individuata   dalla  pianificazione
operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al
livello di emergenza in corso.
  3.  Restano  impregiudicati  la  disciplina  ed i relativi piani in
materia  di  ricerca  e  salvataggio nei casi di pericolo per la vita
umana in mare.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          31 dicembre  1982,  n.  979,  recante: «Disposizioni per la
          difesa del mare».
              «Art.  11.  Nel  caso  di  inquinamento  o di imminente
          pericolo  di  inquinamento  delle acque del mare causato da
          immissioni,  anche  accidentali,  di idrocarburi o di altre
          sostanze   nocive,   provenienti   da   qualsiasi  fonte  o
          suscettibili  di  arrecare  danni  all'ambiente  marino, al
          litorale  agli  interessi  connessi, l'autorita' marittima,
          nella  cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o
          la  minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le
          misure  necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
          carico  del  natante,  allo scopo di prevenire od eliminare
          gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
          tecnicamente impossibile eliminarli.
              Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
          atto  sia  tale da determinare una situazione di emergenza,
          il   capo   del   compartimento  marittimo  competente  per
          territorio  dichiara  l'emergenza locale, dandone immediata
          comunicazione  al  Ministro  della  marina  mercantile,  ed
          assume  la  direzione di tutte le operazioni sulla base del
          piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
          le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
          compiti  di  istituto,  da  lui  adottato  d'intesa con gli
          organi del servizio nazionale della protezione civile.
              Il  Ministro  della  marina  mercantile  da'  immediata
          comunicazione  della  dichiarazione  di emergenza locale al
          servizio   nazionale   della   protezione   civile  tramite
          l'Ispettorato  centrale  per  la  difesa del mare di cui al
          successivo art. 34.
              Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
          cui  il  Ministero  della  marina  mercantile  dispone,  il
          Ministro  della  marina mercantile chiede al Ministro della
          protezione   civile   di  promuovere  la  dichiarazione  di
          emergenza   nazionale.   In  tal  caso  il  Ministro  della
          protezione   civile   assume   la  direzione  di  tutte  le
          operazioni  sulla  base  del  piano  di  pronto  intervento
          nazionale  adottato dagli organi del Servizio nazionale per
          la protezione civile.
              Restano  ferme  le  norme  contenute  nel  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27 maggio  1978, n. 504, per
          l'intervento  in  alto mare in caso di sinistri ed avarie a
          navi   battenti  bandiera  straniera  che  possano  causare
          inquinamento   o   pericolo  di  inquinamento  all'ambiente
          marino, o al litorale.».